Banco BPM e Decreto Cura Italia: tutte le misure per la sospensione dei mutui
Nelle prossime righe sono spiegati tutti i dettagli e, in fondo all’articolo, troverai le FAQ nate dalle principali domande che abbiamo ricevuto dai nostri clienti.
Cosa prevede il Fondo di Solidarietà Prima Casa Consap
E’ un provvedimento governativo che prevede, un sostegno a favore dei mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo.
In particolare, è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi.
Per beneficiare di questa sospensione, è necessario
- Essere titolari di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 Euro.
- Aver richiesto il mutuo per comprare una prima casa adibita ad abitazione principale sita in Italia, che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non abbia le caratteristiche di immobile di lusso.
Sono previste anche precise situazioni per poter presentare la richiesta di sospensione:
- Cessazione del lavoro subordinato o parasubordinato
- Riconoscimento di invalidità non inferiore all’80%
- Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
- Sospensione dal lavoro (o riduzione dell’orario di lavoro corrispondente almeno al 20% dell’orario di lavoro complessivo), per un periodo di almeno 30 gg. lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, è possibile farne domanda se si è registrato un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno precedente. Il calo deve essere calcolato su base trimestrale, in un qualunque trimestre calcolato a partire dal 21 febbraio 2020. Inoltre il calo deve essere imputabile alle restrizioni previste per il contenimento dell’emergenza Coronavirus.
Se il mutuo è cointestato, è sufficiente che almeno uno dei cointestatari si trovi in una di queste situazioni.
Il Fondo di Solidarietà Prima Casa interviene rimborsando alla Banca il 50% degli interessi dovuti dal cliente. Il restante 50% degli interessi compensativi sono a carico di quest’ultimo e saranno rimborsati alla ripresa del pagamento delle rate del finanziamento suddivisi in quote di eguale importo aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo pari alla durata residua del mutuo.
La richiesta non potrà essere presentata alla banca se:
- C’è stato un ritardo del pagamento delle rate superiore a 90 giorni
- Si è fruito di altre agevolazioni pubbliche
- C’è una copertura assicurativa che copre l’evento per cui si richiede la sospensione.
Il tempo in cui la Banca è in grado di poter fornire un riscontro alla richiesta del Cliente è di massimo 10*giorni.
(*) l’indicazione si riferisce al tempo massimo stimato per la trasmissione della pratica a Consap e s’intende decorrente dal termine delle attività di verifica della domanda di sospensione, corredata di tutta la documentazione prevista e formalmente corretta. A tale indicazione va sommato il tempo massimo di venti giorni di decorso del silenzio-assenso, stabilito per legge e non dipendente dalla Banca, per il riscontro della pratica da parte di Consap.
COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL MUTUO PRIMA CASA
Clicca qui e compila la domanda per richiedere la Sospensione Mutuo Prima Casa secondo quanto previsto dal Fondo di Solidarietà CONSAP. Il modulo potrà essere inviato al tuo Gestore o alla Filiale tramite e-mail.
Clicca qui per il Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione.
AGGIORNAMENTO AL 17 DICEMBRE 2020
Si rammenta che gli interventi previsti dal D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, validi per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto, sono decaduti il giorno 17 dicembre 2020.
Pertanto, a decorrere dal giorno 18 dicembre 2020 e fino ad eventuali nuove proroghe, le deroghe previste per l’emergenza Covid 19 non potranno più essere contemplate.
In particolare, le categorie che non potranno accedere ai benefici del Fondo sono i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Inoltre, si ricorda che per l’accesso al Fondo:
- è nuovamente richiesta la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di importo entro 30.000 Euro;
- sono ammissibili al Fondo solo i mutui di importo fino a 250.000 Euro;
- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” non potranno accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
- non sarà possibile richiedere la sospensione per i mutui che abbiano già fruito di 18 mesi di sospensione o più di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Nota importante per i beneficiari del decreto del 2 marzo 2020 destinato ai Comuni della “prima” zona rossa
E’ importante sapere che i mutuatari residenti nel territorio dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò possono beneficiare di quanto previsto nell’ordinanza della protezione civile consultabile nell’articolo dedicato.
FAQ
Qui di seguito trovi le risposte alle domande più frequenti che i nostri clienti ci stanno sottoponendo, poiché interessati alla sospensione del mutuo a causa delle difficoltà derivanti dall’emergenza Coronavirus.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I fogli informativi dei servizi e prodotti sono a disposizione anche presso le filiali della banca.