Previdenza complementare: la guida completa

La previdenza complementare ha lo scopo di garantire una pensione integrativa che andrà ad aggiungersi alla pensione obbligatoria erogata dall’INPS o dalle altre casse professionali. Al momento della pensione, si potrà così ricevere una rendita aggiuntiva rispetto a quella gestita dagli istituti di previdenza.
Il fondo pensione è lo strumento che consente di attuare la previdenza complementare. Negli anni il lavoratore versa parte della propria retribuzione ad un soggetto privato e questo denaro viene investito sui mercati finanziari per generare delle rendite.
Una volta raggiunta l’età pensionabile, si riceverà quindi la pensione erogata dagli istituti di previdenza o dalle casse professionali, la pensione integrativa e anche le rendite maturate nel tempo.
1- Previdenza complementare: cosa è come funziona
3- Relazione tra fondi pensione, previdenza complementare e TFR
4- Fondi pensione: cosa sono e come funzionano
5- Riscatto fondo pensione: parziale o totale
6- La reversibilità della previdenza complementare
7- Conviene la previdenza complementare?
8- Rendita pensione integrativa
9- Quale pensione integrativa scegliere?
Grazie alla previdenza complementare il lavoratore può integrare la pensione che percepirà con una somma aggiuntiva. Si tratta quindi di un investimento per il futuro, allo scopo di garantirsi una vecchiaia serena e senza preoccupazioni di tipo economico.
Per attuare la previdenza integrativa, il lavoratore versa volontariamente e su base periodica un contributo, che viene interamente gestito da un soggetto privato. Le somme così accantonate vanno quindi a confluire in un fondo pensione, al quale è possibile aggiungere anche l’importo accumulato per il TFR.
Possono aderire al fondo integrativo per la pensione, tutti i lavoratori dipendenti, i soci delle cooperative, i lavoratori autonomi e i professionisti. Anche i lavoratori occasionali e chi svolge attività lavorativa non retribuita presso un’attività a conduzione familiare, possono beneficiare della pensione complementare.
È bene precisare che le pensioni integrative non vanno a sostituirsi a quelle erogate dagli istituti di previdenza e dalle casse professionali, ma si aggiungono alla pensione obbligatoria, così da percepire un importo più elevato.
Il denaro accantonato e versato periodicamente, viene gestito da investitori professionali che operano sui mercati finanziari. Queste attività generano delle rendite, che variano in base al tipo di investimento e all’andamento dei mercati.
Al momento della pensione, il contribuente percepirà la pensione obbligatoria, quella integrativa e le rendite generate nel tempo. È per questa ragione che la previdenza complementare è considerata come un vero e proprio investimento di cui beneficiare una volta raggiunta l’età pensionabile.
Tipologie di previdenza complementare: fondi negoziali, fondi aperti, piano individuale pensionistico e fondi preesistenti
Esistono diversi tipi di pensione integrativa: quale scegliere? Il lavoratore che decide di aderire ad un fondo pensione integrativo, ha di fronte a sé diverse opzioni. È possibile distinguere ben 4 tipi di fondo pensione:
- Il fondo pensione negoziale non prevede l’adesione individuale di un lavoratore, ma al contrario è istituito grazie ad un accordo con le organizzazioni sindacali o con le organizzazioni imprenditoriali di un determinato settore. Il fondo è alimentato con il trattamento di fine rapporto e con i contributi versati volontariamente dal lavoratore e dal suo datore di lavoro. L’adesione è aperta ai lavoratori di determinati settori.
- Il fondo pensione aperto è offerto da soggetti privati come istituti di credito, compagnie assicurative, SGR o Società di Gestione del Risparmio, SIM o Società di Intermediazione Mobiliare. Si tratta di un fondo a cui possono aderire professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti e si può aderire sia in modo autonomo, che collettivamente in caso di un apposito accordo aziendale.
- Il PIP o Piano Individuale Pensionistico ha lo stesso scopo dei fondi pensione, ma è più flessibile. L’adesione può anche essere individuale ed è prevista la possibilità di sospendere e poi riprendere il versamento dei contributi. Si tratta di un’eventualità prevista dallo stesso contratto, che non prevede alcuna penalizzazione. L’adesione al PIP è aperta non solo a lavoratori e professionisti, ma anche a studenti e casalinghe.
- I cosiddetti “fondi preesistenti” sono quelli precedenti rispetto al Decreto Legislativo 124/1993, che ha introdotto per la prima volta una normativa sul fondo pensione. A questi fondi si applicano in parte le norme vigenti al momento della loro costituzione. Si distinguono in fondi preesistenti a contribuzione definita, a prestazione definita o misti, che prevedono un regime previdenziale e contributivo diverso.
I lavoratori dipendenti devono sapere che esiste un legame tra TFR e previdenza complementare. Il lavoratore è infatti chiamato a scegliere la destinazione del proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR), decidendo se conferirlo a una forma di previdenza complementare oppure mantenerlo nel regime ordinario previsto dalla normativa. Per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026 trovano inoltre applicazione le nuove regole di adesione automatica alla previdenza complementare, salvo espressa rinuncia nei termini previsti dalla legge.
Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare oppure di mantenerlo nel regime ordinario previsto dalla legge. La scelta del conferimento a un fondo pensione consente di utilizzare il TFR come strumento per costruire una pensione integrativa.
Il dipendente ha anche la possibilità di lasciare il TFR maturando nel regime ordinario. In questo caso, le somme saranno corrisposte al termine del rapporto di lavoro e verranno rivalutate annualmente secondo i criteri stabiliti dalla legge, pari all’1,5% annuo più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo.
Nelle aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR mantenuto nel regime ordinario viene versato al Fondo Tesoreria istituito presso l’INPS. Nelle aziende con meno di 50 dipendenti, invece, il TFR resta generalmente accantonato presso il datore di lavoro fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In assenza di una scelta espressa da parte del lavoratore, il TFR può essere destinato alla previdenza complementare secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per i lavoratori interessati dalle disposizioni introdotte dal 1° luglio 2026, l’adesione alla previdenza complementare avviene automaticamente fin dall’assunzione, salvo esplicita rinuncia entro il termine previsto. In mancanza di opposizione, il TFR maturando confluisce nella forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva applicata.
Abbiamo già visto le varie tipologie, ma esattamente cosa sono i fondi pensione? Si tratta di strumenti nati con la finalità di raccogliere liquidità, allo scopo di garantire una pensione integrativa al lavoratore o al professionista che vi ha aderito.
Il denaro viene quindi versato dal contribuente su base volontaria e viene poi investito dal gestore del fondo, allo scopo di produrre un rendimento. Sono investimenti che hanno un livello di rischio e di rendimento diverso, in base al mix di prodotti finanziari scelti per l’investimento (ad esempio obbligazioni o azioni).
Chi punta alla previdenza complementare migliore, deve quindi scegliere bene il fondo pensione e valutare sempre il rapporto tra rischio e rendimento. In genere per la pensione integrativa si consiglia un livello di rischio non troppo elevato.
Quando sono già passati due anni dall’adesione, il contribuente ha la possibilità di cambiare fondo pensione e scegliere quindi un’altra tipologia di previdenza complementare. Non è necessario attendere che il lavoratore abbia maturato i requisiti per ottenere la pensione, né che il soggetto abbia ancora i requisiti per aderire alla forma di previdenza complementare prescelta.
La normativa sui fondi pensione prevede però dei limiti, infatti è possibile solo passare da un fondo pensione a un’altra forma pensionistica complementare. Invece non è consentito trasferire la posizione pensionistica in un fondo pensione presso l’INPS o presso terzi.
Chi sceglie di passare ad un’altra tipologia di previdenza integrativa, ha anche il diritto di esercitare il riscatto del fondo pensione, che può essere totale o parziale. Il contribuente deve però essere in possesso di specifici requisiti.
Il riscatto parziale si può richiedere nella misura massima del 50% della posizione maturata e solo nell’ipotesi in cui il lavoratore si sia dimesso o sia stato licenziato. Per presentare la richiesta serve un periodo di inoccupazione da 12 a 48 mesi oppure una procedura di mobilità dei lavoratori, come ad esempio la cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
In caso di riscatto parziale e di assunzione del lavoratore presso un altro datore di lavoro, il restante 50% della posizione maturata:
- rimane nella forma pensionistica complementare;
- può essere mantenuta investita;
- può essere successivamente trasferita ad altra forma pensionistica complementare.
Il riscatto totale invece si può richiedere in caso di invalidità permanente del lavoratore, quando si sia verificata una riduzione della capacità lavorativa fino a meno di un terzo. Allo stesso modo può ottenere il riscatto totale chi abbia perso il lavoro e sia rimasto inoccupato per oltre 48 mesi.
La normativa sulla previdenza integrativa non prevede l’obbligo della reversibilità, come avviene invece per le prestazioni ai superstiti previste dal sistema pensionistico obbligatorio. Le forme pensionistiche complementari possono tuttavia prevedere la possibilità di scegliere una rendita reversibile a favore di un beneficiario, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal fondo pensione o dalla compagnia assicurativa.
La scelta di una rendita reversibile comporta generalmente una prestazione pensionistica iniziale inferiore rispetto a una rendita non reversibile, a parità di capitale accumulato. Si tratta quindi di un aspetto da valutare attentamente al momento della scelta della prestazione pensionistica.
Quando l’iscritto muore prima del pensionamento, la posizione individuale maturata può essere riscattata dagli aventi diritto secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento della forma pensionistica complementare.
Prima di aderire ad un fondo pensione, i lavoratori si domandano se e quando la previdenza complementare conviene. Per capire la sua effettiva convenienza, è bene sapere che per trasformare in rendita i contributi versati, si richiedono almeno 5 anni di anzianità alla previdenza integrativa.
Ottenere una rendita aggiuntiva rispetto alla pensione obbligatoria rappresenta di certo un’opportunità per affrontare più serenamente gli anni della pensione. Per scegliere la pensione integrativa che conviene di più, è necessario però valutare il tipo di rendita prevista.
Esistono infatti diverse categorie di rendita ed è utile conoscere le caratteristiche di ognuna. Scopriamo quindi la differenza tra le varie tipologie.
Si parla di rendita vitalizia immediata quando la persona iscritta al fondo pensione riceve la rendita fino a che resta in vita. Questa rendita matura grazie ai contributi che sono versati periodicamente dal lavoratore.
A differenza di quella precedente, la rendita certa e successivamente vitalizia (detta anche rendita mista) prevede il pagamento della rendita per un periodo di tempo prefissato di 5 o 10 anni, mentre in caso di decesso, saranno gli eredi a ricevere la rendita. Dopo questo periodo di 5 o 10 anni, la rendita diventa vitalizia e si estingue solo in caso di decesso.
La rendita reversibile è quella che viene pagata all’aderente fino al suo decesso, mentre dopo la sua morte viene corrisposta all’erede per l’intero ammontare o solo in parte. La rendita si estingue alla morte dell’erede.
Un’altra tipologia è la rendita vitalizia con restituzione del montante residuale (detta anche contro-assicurata), che viene pagata alla persona iscritta al fondo pensione fino a che rimane in vita. Alla sua morte, gli eredi designati ricevono il capitale residuo, in un’unica soluzione o tramite pagamenti periodici.
La rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza viene pagata all’aderente fino al suo decesso. Qualora si verifichino le condizioni di non autosufficienza previste dal regolamento della forma pensionistica o dal contratto assicurativo, l’importo della rendita può essere incrementato secondo le modalità stabilite. L’estinzione della rendita si verifica alla morte dell’aderente.
Le forme di previdenza complementari sono diverse e ognuna di queste si caratterizza per delle variabili importanti. Per fare la scelta migliore, il lavoratore deve innanzitutto conoscere l’ammontare della sua pensione obbligatoria.
A questo scopo si può utilizzare il simulatore presente sul sito web dell’INPS, che offre una stima approssimativa della pensione obbligatoria che si andrà a percepire. Con questa informazione, sarà più facile scegliere il tipo di previdenza integrativa.
Il passo successivo è scoprire se il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che si applica al settore del lavoratore dipendente, preveda un fondo negoziale. Quest’ultimo in genere offre un livello di costi e di contribuzione molto competitivi.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono invece orientarsi su dei fondi aperti, valutando ad esempio le offerte proposte dalla propria banca o dalla compagnia assicurativa presso cui sono clienti.
Una volta scelto il tipo di fondo, si dovrà valutare con molta attenzione quali sono i costi di gestione, la propria propensione al rischio e l’obiettivo che si vuole ottenere in termini di rendimento.
In genere il rendimento cresce all’aumentare del rischio, ma è consigliabile tenere basso il rischio legato alla previdenza complementare.
Al fine di confermare la scelta, è possibile anche effettuare una simulazione del rendimento, in modo da conoscere con esattezza gli scenari futuri che si potranno verificare. Il rendimento subirà infatti delle variazioni in base ai contributi versati, alla frequenza dei versamenti e all’arco temporale che si prende in considerazione.
TRASPARENZA
L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Previdenza Complementare.
Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi e/o alla documentazione contrattuale disponibili sul sito www.bancobpm.it e presso le filiali della Banca.
