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Mifid 2: profili di rischio e tutele per l’investitore

26/11/2019

Aumentare l’efficienza e la trasparenza dei mercati e la tutela degli investitori in tutte le operazioni: sono questi i principi e le novità alla base della normativa europea in tema di servizi e strumenti finanziari entrata in vigore il 3 gennaio 2018 come aggiornamento della Markets in Financial Instruments Directive del 2004.

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La “vecchia” Mifid

Già nel 2004, il Parlamento Europeo aveva provveduto a regolamentare più efficientemente il mercato dei servizi e dei prodotti finanziari emanando un set di regole finalizzato alla creazione di un mercato europeo integrato. Tali regole sono contenute nella Markets in Financial Instruments Directive, meglio conosciuta come Mifid.

Tuttavia, a seguito della crisi del 2008 e di alcuni scandali finanziari, l’Unione Europea ha ritenuto necessario apportare una revisione alle regole vigenti. Ecco allora che il Parlamento UE nel 2014 ha dato l’ok alla Mifid 2, con l’obiettivo di garantire ancora più tutele ai risparmiatori.

Ciò passa attraverso una migliore profilazione del cliente, la quale a sua volta avviene tramite un apposito questionario obbligatorio che banche e intermediari finanziari devono sottoporre al cliente al fine di valutare l’adeguatezza al suo profilo dei prodotti e dei servizi offerti.

Mifid 2, più tutele per chi investe

L’obiettivo della Mifid 2 è quindi quello di rendere ancora più trasparenti i processi di investimento e gli stessi mercati finanziari, al fine di accrescere la consapevolezza e la fiducia nel settore presso i risparmiatori.

Cosa prevede, in concreto, la Mifid 2? In sostanza, gli aspetti più innovativi riguardano:

  • la riorganizzazione della consulenza finanziaria,
  • il principio di adeguatezza cui abbiamo fatto cenno, secondo il quale gli intermediari devono raccomandare gli strumenti finanziari più idonei a ogni singolo cliente, naturalmente in un’ottica di diversificazione;
  • una migliore profilazione della tolleranza al rischio dell’investitore e della sua capacità di sostenere eventuali perdite;
  • l’obbligo di trasparenza sui costi, che devono essere dettagliatamente rappresentati al cliente.

La nuova fase della consulenza

Cominciamo col dire che in Italia Mifid 2 è stata recepita con decreto legislativo 129/2017, il quale ha allargato l’ex albo professionale dei promotori finanziari ai consulenti indipendenti. L’intera geografia del settore è stata di fatto ridisegnata.

All’ex promotore finanziario – rinominato consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede già dalla legge di stabilità 2016 (la 208/2015) – che lavora su mandato di un intermediario (banca, SIM, SGR), si è affiancato il consulente finanziario autonomo, che invece non ha rapporti con gli intermediari.

Gli ambiti di attività, così come le modalità di remunerazione, sono un po’ diversi, ma il punto in comune è che tutti devono essere preparati e aggiornati per servire il cliente al meglio.

Focus su adeguatezza e profilazione

Ma veniamo al questionario. Quello previsto da Mifid 2 mira a definire adeguatamente le caratteristiche del cliente, delineando i suoi obiettivi finanziari e, soprattutto, la sua attitudine a fronteggiare i rischi potenziali derivanti dall’investimento desiderato. In che modo? La normativa prevede una fase di controllo preventiva e una continua, per cui occorre verificare e monitorare l’adeguatezza del prodotto ex ante ed ex post.

Gli operatori della consulenza devono valutare periodicamente:

Ciò significa che sono tenuti a verificare regolarmente che una soluzione d’investimento inserita nel portafoglio di un cliente continui a essere adeguata col passare del tempo: i mercati oscillano, i rischi si modificano e le necessità dei clienti anche. Ciò che era adeguato ieri potrebbe infatti non esserlo domani.

In quest’ottica, le autorità di vigilanza (prima fra tutte l’ESMA, l’Autorità Europea dei Mercati Finanziari) possono proibire o limitare la vendita di alcuni strumenti finanziari che presentano rischi potenziali eccessivi per gli investitori o che risultano pericolosi per la stabilità finanziaria del sistema.

Più trasparenza sui costi

Ultimo ma non per importanza, la normativa prevede l’obbligo di fornire al cliente indicazioni precise sui costi da sostenere e sostenuti. Per questo motivo, prima di ogni investimento e disinvestimento vengono illustrati in modo puntale tutti i costi che saranno addebitati – sia in valore assoluto che percentuale. Con cadenza annuale viene inoltre prodotto un report con il riepilogo di tutti gli oneri che hanno gravato il portafoglio di investimenti del cliente con specifico riferimento all’impatto sul rendimento”

Anche per le transazioni finanziarie le regole diventano più stringenti: le operazioni vanno riportate in forma scritta e opportunamente motivate. Il consulente finanziario è tenuto a effettuare un’analisi costi/benefici per ogni operazione di cambio dei prodotti (il cosiddetto “switch”), dimostrando al cliente che i benefici dell’operazione proposta superano i costi.

Di AdviseOnly

 

 

 

L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.

 

 

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