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Dalla cumulabilità degli incentivi ai comitati scientifici: come cambia l’Industria 4.0 con il PNRR

27/06/2022

Non solo database rinnovati e competenze digitali: l’innovazione tecnologica riguarda i processi produttivi delle imprese, passaggio fondamentale in un Paese come l’Italia, dove le pmi sono più di 200.000 e rappresentano il 41% dell’intero fatturato generato, occupando il 33% dell’insieme dei lavoratori del settore privato.*

Un cambiamento di paradigma che si esprime nella cosiddetta Industria 4.0, definizione che indica le nuove tendenze di automazione, robotica e digitalizzazione delle imprese. Occorre, tuttavia, fare una precisazione: l’Industria 4.0 non coinvolge solo l’aspetto tecnico ma anche il know how e i modelli di business, con una ricaduta sulle competenze richieste e sul mercato del lavoro.

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L’industria digitale in un mondo che evolve**

Il mercato dell’Industria 4.0 italiano vale più di 4,5 mld €. Gli investimenti delle imprese manifatturiere si concentrano su Industrial Internet of Things, ossia progetti di connettività e acquisizione dati in tempo reale di software e macchinari, che valgono 2,4 mld € e il 60% della spesa; a seguire, gli imprenditori puntano sugli Industrial Analytics, ossia l’applicazione di metodologie predittive e di Intelligenza Artificiale ai processi produttivi, che valgono 685 mln € e il 17% del mercato.

Tuttavia, nei prossimi mesi saranno altri i settori dell’Industria 4.0 con maggiori tassi di crescita. In particolare, gli investimenti in Cloud Manufacturing (l’applicazione avanzata di sistemi cloud ai processi produttivi) e Advanced Automation (elevata capacità di adattamento e apprendimento dei sistemi automatizzati) cresceranno rispettivamente del 30% e del 20%.

Da Piano a Impresa: i progetti 4.0 dell’Italia

L’attenzione per le dinamiche 4.0 non nasce con il PNRR. Il “Piano Industria 4.0” fu varato nel 2016, per poi evolversi due anni dopo nel “Piano Impresa 4.0”. Il PNRR con la missione 1  cambia nuovamente la denominazione in “Transizione 4.0”, con misure e incentivi a sostegno della trasformazione digitale delle imprese.

Un investimento da 13,38 mld €, a cui si affiancheranno altri 5 mld € dal Fondo Complementare. La misura prevede un ampliamento delle imprese beneficiarie con la sostituzione dell’iper-ammortamento, il riconoscimento del credito sugli investimenti effettuati nel biennio 2021-2022, l’estensione degli investimenti immateriali agevolabili, l’aumento delle percentuali di credito e dell’ammontare massimo degli investimenti incentivati.

Il PNRR, dunque, prevede un regime di credito d’imposta per le spese delle imprese in tecnologia 4.0 da richiedere nelle dichiarazioni dei redditi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Le spese riconosciute riguardano investimenti in beni strumentali materiali 4.0 e immateriali 4.0 o standard (ad esempio, macchine di produzione controllate da sistemi informatici o software-piattaforme di comunicazione in fabbrica); attività di ricerca, sviluppo e innovazione; attività di formazione per acquisire o consolidare la conoscenza di tecnologie rilevanti (ad esempio, l’analisi dei big data, l’interfaccia uomo-macchina, l’Internet of Things).

Oltre a citare i campi d’investimento, tuttavia, è bene ricordare come questo tipo di credito d’imposta non sia cedibile alla Banca e sia fruibile solo per compensazione. Un limite previsto dal governo e non frutto della volontà degli istituti di credito.

A valutare l’impatto economico delle misure sarà un Comitato scientifico composto da esperti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d’Italia.

PNRR e Legge di Bilancio: il nodo cumulabilità

Importante precisare che, oltre al PNRR, anche la Legge di Bilancio 2022 prevede incentivi per l’Industria 4.0 con crediti d’imposta che sostituiscono iperammortamento e superammortamento. La misura prevede la proroga degli incentivi collegati a Transizione 4.0, il contributo a favore delle PMI per l’acquisto di beni strumentali e risorse aggiuntive per il fondo per l’internazionalizzazione delle imprese ed il fondo di garanzia per le PMI.

Una quantità rilevante di investimenti che ha fatto sorgere un dubbio agli imprenditori: gli incentivi sono cumulabili? La normativa europea sul divieto di doppio finanziamento è chiara: lo stesso costo di intervento non può essere rimborsato due volte da fonti di finanziamento pubbliche. Secondo il Mef, tuttavia, cumulo e doppio finanziamento sono concetti separati. Il cumulo, scrive il Ministero, è “la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo ‘cumulate’ a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.

Quindi, gli incentivi legati al PNRR sono compatibili con finanziamenti di altre fonti, purché non venga superato il 100% del costo relativo. Una buona notizia per le imprese che puntano sull’innovazione 4.0 e migliore per l’Italia del futuro.

Contenuti editoriali a cura di ClassCnbc

* Guida alle PMI – Piccole e Medie Imprese – Osservatorio Politecnico di Milano

**I dati del paragrafo si riferiscono a “Transizione Industria 4.0 – Politecnico di Milano – 12/10/2021”

 

 

 

L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.

 

 

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